Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(01/04/2010) di Alessandro Gallucci, avvocato del Foro di Lecce
La ricezione del segnale radiotelevisivo è materia che, in ambito condominiale, ha generato non poco contenzioso.
Il così detto diritto d’antenna, sottintendendo la presenza del diritto all’informazione, e pertanto coinvolgendo valutazioni attinenti a situazioni giuridiche che trovano riscontro diretto nella Costituzione repubblicana, rappresenta, tra quelli dei condomini, uno dei diritti che riceve maggiore tutela.
Vale la pena capire, nell’ambito del condominio, quale sia la posizione dei singoli condomini in relazione all’impianto radiotelevisivo comune (c.d. impianto centralizzato) e quali siano le facoltà riconosciutegli dalla legge con riferimento alla possibilità d’installare un impianto autonomo.
Partiamo dalla prima ipotesi.
L’impianto centralizzato.
Al riguardo è necessario valutare due distinte ipotesi in relazione a due diversi tipi d’impianto.
L’impianto per la ricezione del segnale terrestre.
Se tale impianto è già presente, salvo diversa disposizione dell’atto d’acquisto, dovrà essere considerato bene di proprietà comune agli appartamenti che serve.
Ciò vuol dire, sostanzialmente, che: il condomino non potrà rinunciare alla proprietà di questa cosa comune per sottrarsi alle spese ad essa relative. Se non ne farà più uso dovrà comunque partecipare alle spese per la conservazione del bene (art. 1118, secondo comma c.c.).
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’impianto terrestre alla ricezione del segnale digitale, salvo che non si necessario operare modifiche sostanziali dell’antenna, l’intervento potrà essere deliberato dalla maggioranza semplice trattandosi d’opera d’ammodernamento di una parte comune.
Se, invece, l’impianto non esiste e i condomini vogliano provvedere ad installarne ex novo uno comune, la deliberazione che decide in tal senso dovrà essere adottata con le maggioranze previste per le innovazioni. Trattandosi, inoltre, di bene suscettibile d’utilizzazione separata, il condomino contrario potrà rifiutarsi di partecipare alla spesa.
Impianto satellitare.
La situazione per questo tipo d’impianto è identica a quella dell’impianto terrestre se esso è coevo all’edificazione dello stabile.
Le differenze si notano allorquando si decide d’installarne uno in un momento successivo. Il legislatore, con la legge n. 66 del 2001, ha cercato di favorire l’installazione di tali impianti con l’intento di sostenere l’innovazione tecnologica ma anche di evitare la presenza su ogni balcone dei così detti antiestetici padelloni.
Ai sensi dell’art. 2-bis, tredicesimo comma, della legge n. 66 del 2001,:
“ Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali”.
La critica che più spesso è stata portata alla norma è relativa al fatto che parlando d’innovazione necessaria non consentirebbe ai condomini dissenzienti di non partecipare alla spesa al pari di quanto appare per l’impianto c.d. terrestre. Non si segnalano pronunce giurisprudenziali volte a dare soluzione a questo dubbio interpretativo.
L’installazione di un impianto autonomo
Ai sensi dell’art. 90, secondo-quinto comma, d.lgs n. 259/03 (c.d. codice della comunicazioni elettroniche):
“ Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennità”.
E’ il c.d. diritto d’antenna che consente, anche in presenza d’un impianto comune, l’installazione di uno autonomo per il quale i vicini debbono sopportare la servitù di passaggio dei cavi nei limiti ed alle condizioni specificate.
L’installazione di un impianto autonomo non consente di rinunciare alla proprietà di quello comune ma, al massimo, solamente al suo uso. Ciò vuol dire che il condomino dovrà sempre partecipare alle spese di conservazione di questo bene.
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