12.03.2010 10:51
(06/03/2010)
Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2009, n. 17886
Le clausole del regolamento di condominio di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppur non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
(Nella specie con atto notificato il 21 - 25 luglio 1998 la s.p.a. Finaquila, che il (Omissis) di quell'anno aveva acquistato l'intero edificio sito in via (Omissis), tranne un appartamento al secondo piano, citò davanti al Tribunale di Roma i proprietari di quest'ultima unità immobiliare M.B.R., M. B.M.M.V., M.B.M.P. e M.B.M.U., chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad adibire a uso alberghiero il compendio acquistato:
diritto che con diverse iniziative in varie sedi i convenuti avevano contestato, provocando danni di cui l'attrice chiese di essere risarcita.
M.B.R., M.B.M.M.V., M.B.M.P. e M.B.M. U. si costituirono in giudizio, deducendo che la destinazione alberghiera degli appartamenti del palazzo era vietata dal regolamento di condominio, richiamato nell'atto di acquisto dell'attrice.)