Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(23/04/2010)Trib. civ.Salerno, sez. i, 2 ottobre 2009
In tema di locazioni ad uso non abitativo, è da ritenere legittima la pattuizione - all'atto dell'accordo iniziale e non per effetto di nuove convenzioni stipulate nel corso del rapporto - di un canone variabile, ed anche crescente, di anno in anno, atteso che la libertà nella determinazione del canone delle locazioni commerciali, nei limiti di cui all'art. 32,L. n. 392 del 1978, non può essere limitata alla fissazione del canone relativo al primo anno di durata del rapporto, impedendo di pattuirne l'aumento per gli anni successivi ( nella specie, un incremento di € 50,00 annui per i primi tre anni di rapporto e poi dal quarto anno un aumento operato in base all'indice Istat)
**In senso contrario, per la Corte di Cassazione la pattuizione costituisce un mero espediente per eludere le norme della circa l'adeguamento del canone nel corso del rapporto:
Locazione di immobili ad uso diverso da abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto veri e propri aumenti del canone deve ritenersi nulla
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